| (Commissione per i collegi).
1. E' istituita una commissione permanente per i collegi
uninominali composta dal Presidente dell'Istituto centrale di
statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o
altri esperti in materie attinenti ai compiti che la
commissione è chiamata a svolgere nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su designazione dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla
commissione proporre le modifiche da introdurre nella
ripartizione dei collegi uninominali tra le regioni e nella
configurazione territoriale dei singoli collegi. Entro il
termine massimo di tre anni dall'inizio di ciascuna
legislatura la commissione presenta una relazione con le sue
proposte di modifica al Parlamento.
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