| (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare con decreto
legislativo, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della
presente legge,
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un nuovo testo unico al fine di adeguare ai princìpi della
presente legge le restanti norme del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e quelle della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive
modificazioni, che non siano state tacitamente abrogate.
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