| (Disposizioni di coordinamento con le norme sull'elezione
diretta del Primo Ministro).
1. A partire dalle prime elezioni successive all'entrata
in vigore della legge di revisione dell'articolo 92 della
Costituzione, che introduce l'elezione popolare diretta del
Primo Ministro, le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica si terranno nelle stesse domeniche di
quelle per l'elezione del Primo Ministro.
2. All'atto della presentazione della candidatura e, nel
caso del secondo turno, entro il termine di cui all'articolo
4, ciascun candidato deve indicare, a pena di decadenza, a
quale candidato alla carica di Primo Ministro intenda
collegarsi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore della legge di revisione di
cui al comma 1.
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