| Onorevoli Colleghi! -- La modifica del sistema elettorale,
sperimentata con le recenti elezioni, ha cominciato a
determinare alcune novità significative nel processo di
rinnovamento istituzionale e politico. Si tratta certo di un
grande risultato che trova la propria origine nei due
referendum elettorali del 1991 e del 1993 e nella legge
sull'elezione diretta del sindaco, che, pur con tutti i suoi
difetti, è figlia legittima della mobilitazione
referendaria.
Tali innovazioni non bastano però, da sole, a garantire
quella stabilità ed efficienza dei Governi che era al cuore
della spinta referendaria.
La scienza politologica e costituzionalistica ci dice, nella
sua grande maggioranza, che il solo collegio uninominale non
è sufficiente a produrre una scelta diretta dei Governi, se
il sistema dei partiti non è già strutturato su due grandi
polarità alternative.
Onorevoli colleghi, capiamo, pur non condividendole, le
ragioni dei conservatori, di coloro che vogliono che la scelta
dei Governi rimanga nelle mani delle burocrazie di partito
dopo le elezioni, che vogliono conservare una democrazia
"mediata" delle caste sacerdotali dei dirigenti di partito, ma
non capiamo invece le teorie di quanti ci parlano, nel nostro
contesto, di meccanismi per l'elezione "di fatto" del Primo
Ministro.
Proprio a causa della conformazione e della incerta
evoluzione del nostro sistema dei partiti non si può dare
elezione "di
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fatto" senza che essa sia anche elezione "di diritto". Le
stesse vicende per la formazione del nuovo esecutivo hanno
dimostrato come l'assenza di una legittimazione diretta del
Capo del Governo, nella fase della scelta dell'incaricato ed
in quella della proposta dei Ministri, sottragga la formazione
dell'esecutivo al controllo dei cittadini, affidandola alle
intermediazioni più o meno trasparenti dei partiti.
Non ci deve essere uno schermo tra elettori e Governo,
quest'ultimo non deve essere protetto dalla presunta
irrazionalità del corpo elettorale, a cui si contrapporrebbe,
invece, la razionalità dei "mediatori", dei politici di
professione. Non basta chiamare " Premier " o
"Cancelliere" un Presidente del Consiglio costretto a cercarsi
una legittimazione post-elettorale con defatiganti
compromessi.
Né ci si può riproporre oggi quella mozione di "sfiducia
costruttiva" che fu inserita con gli effetti che sappiamo
nella legge sulle autonomie locali del 1990 e sul cui
fallimento fu poi varata l'elezione diretta del sindaco.
Con questa proposta di legge costituzionale intendiamo
quindi garantire quella elezione diretta del Primo Ministro e
quello scioglimento automatico delle Assemblee che
costituiscono i pilastri del "Governo di legislatura" e che
sono stati pienamente accolti nella legge sull'elezione
diretta del sindaco.
Si tratta di un efficace modello neoparlamentare, ossia di
un meccanismo grazie al quale eleggendo il Parlamento si
elegge anche il Governo. Viene conservato l'istituto della
fiducia (infatti il Parlamento può votare la sfiducia al
Premier) nel corso del mandato, ma il potere ultimo di
decisione sui Governi viene affidato al corpo elettorale,
secondo la caratteristica delle moderne "democrazie
immediate".
La matrice di questa proposta è nota: furono gli uomini di
progresso francesi che nel 1956 proposero per primo questo
modello, opponendosi ai miti assemblearistici così vivi
allora, e non solo a sinistra.
In Italia quelle idee vennero rapidamente riprese, sin
dagli anni sessanta, da Serio Galeotti, il quale si inseriva,
del resto, in quella tradizione di attenzione alla figura del
Presidente del Consiglio che i cattolici democratici avevano
enucleato con grande chiarezza sin dalla Costituente, per
opera soprattutto di Mortati e Tosato.
Mortati già dal 1972 si pronunciò per l'elezione diretta
del Premier: ciò si legava, nella sua lezione, proprio
all'espansione dello Stato sociale, che espandendo i poteri
del Governo, dando ad esso la centralità reale nella vita
delle istituzioni obbligava anche ad elevarne la
legittimazione, a legarlo direttamente al corpo elettorale.
Negli anni recenti l'idea dell'elezione diretta del
Premier ha poi avuto altri importanti sviluppi tra i
maggiori sostenitori della necessità della innovazione
istituzionale.
Ci rendiamo conto della necessità che, accanto al
rafforzamento della legittimazione del Primo Ministro, si
definisca, in coerenza con una democrazia post-consociativa e
dell'alternanza, uno stato forte per l'opposizione: attraverso
la possibilità per un decimo di deputati o senatori di
ricorrere in via principale alla Corte costituzionale contro
eventuali abusi della maggioranza, come in buona parte delle
democrazie contemporanee, o con la scelta di modificare le
norme sulle Commissioni parlamentari d'inchiesta,
consentendone l'istituzione anche su richiesta di un quarto
dei componenti e sottraendo così il monopolio di tale
decisione alla maggioranza (secondo quanto è previsto, ad
esempio, nella legge fondamentale di Bonn).
Questa nuova realtà della separazione tra maggioranza ed
opposizione non conduce ad ignorare l'importanza della
classica separazione tra legislativo ed esecutivo, realizzata
attraverso la proposta dell'incompatibilità tra Ministri e
membri del Parlamento.
Al di sopra dei rapporti tra maggioranza e Governo, tra
maggioranza ed opposizione, viene confermata come figura
super partes quella del Presidente della Repubblica.
L'opposizione e la parte della maggioranza che entrasse in
dissidio con il Premier hanno quindi tre possibilità per
mettere in discussione l'indirizzo politico generale, o
comunque alcune decisioni: o ricorrere
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alla sfiducia, o attivare i poteri equilibratori del
Presidente della Repubblica, che non sarebbero quindi
superflui, ma che si rivelerebbero un fattore di bilanciamento
verso un Premier forte dell'elezione diretta, o
rivolgersi alla Corte costituzionale, se la maggioranza
abusasse dei suoi poteri.
Nel caso che venisse accolta questa proposta è chiaro che,
senza mettere in discussione la sostanza delle nuove regole
elettorali, andranno previste alcune variazioni, per
consentire una concomitanza tra le due elezioni e garantire un
collegamento tra Premier o capo dell'opposizione e
rappresentanti parlamentari che ad essi si vogliano
riferire.
La presenza di una funzione equilibratrice del Presidente
della Repubblica consentirebbe di superare anche le eventuali
impasses di una maggioranza parlamentare non
corrispondente al colore politico di quella che sostiene il
Premier. Spetterebbe ad esso, infatti, di vigilare sulla
compatibilità di una eventuale coabitazione con le esigenze di
assicurare comunque un Governo efficiente al Paese.
Infine, proprio per la consapevolezza del peso
considerevole che il Premier direttamente eletto dal
popolo finirebbe per assumere, si è prevista, mediante una
norma di rinvio, la definizione di significative condizioni di
incompatibilità ed ineleggibilità.
Attorno alla decisione fondamentale di rafforzare il potere
esecutivo si è, dunque, contestualmente reso necessario
rafforzare anche alcuni istituti di garanzia, a tutela delle
minoranze, prima di tutte l'opposizione, perché siano evitati
i rischi di degenerazione autoritaria dei poteri della
maggioranza. Si è seguita, in questo senso, una logica di
bilanciamento tra esigenza di
maggiore efficienza decisionale ed esigenza di controllo
politico, nonché di garanzia delle funzioni estranee al
raccordo tra legislativo ed esecutivo. Nel primo senso si
collocano, come in parte si e già detto, le norme in materia
di impugnazione diretta delle leggi prima della loro
promulgazione, di rafforzamento dei quorum di validità
per l'approvazione dei regolamenti parlamentari e per le
elezioni alla carica di Presidente della Repubblica, nonché le
norme per l'istituzione delle Commissioni di inchiesta, fino
ad oggi sottoposta al veto della maggioranza parlamentare. In
questa logica si colloca anche la previsione di una vacatio
legis annuale per le leggi elettorali, che, altrimenti,
risulterebbero assoggettate a colpi di mano pre-elettorali
della maggioranza.
Sul secondo versante, si propone di innalzare il quorum
per la nomina dei componenti laici del Consiglio superiore
della magistratura e dei cinque giudici della Corte
costituzionale.
Infine, una logica di maggiore coinvolgimento, soprattutto
in un senso non solo oppositivo, del corpo elettorale
nell'approvazione delle leggi di revisione e delle altre leggi
costituzionali, ha imposto la proposizione di una modifica
della procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione
che, accanto all'innalzamento del quorum ordinario a due
terzi, consenta, nel caso in cui si raggiunga in seconda
deliberazione solo la maggioranza assoluta, di svolgere
l'eventuale referendum su due proposte alternative,
l'una di maggioranza e l'altra di opposizione.
In ultimo, per una esigenza di coerenza con l'impianto
generale, si è ritenuto di estendere il meccanismo di
investitura diretta dei Governi anche al livello delle
autonomie regionali.
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