Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7193
DDL0599-0002
Progetto di legge Camera n. 599 - testo presentato - (DDL12-599)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C599. TESTIPDL
...C599.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC599 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La modifica del sistema elettorale,
  sperimentata con le recenti elezioni, ha cominciato a
  determinare alcune novità significative nel processo di
  rinnovamento istituzionale e politico.  Si tratta certo di un
  grande risultato che trova la propria origine nei due
  referendum  elettorali del 1991 e del 1993 e nella legge
  sull'elezione diretta del sindaco, che, pur con tutti i suoi
  difetti, è figlia legittima della mobilitazione
  referendaria.
    Tali innovazioni non bastano però, da sole, a garantire
  quella stabilità ed efficienza dei Governi che era al cuore
  della spinta referendaria.
    La scienza politologica e costituzionalistica ci dice, nella
  sua grande maggioranza, che il solo collegio uninominale non
  è sufficiente a produrre una scelta diretta dei Governi, se
  il sistema dei partiti non è già strutturato su due grandi
  polarità alternative.
    Onorevoli colleghi, capiamo, pur non condividendole, le
  ragioni dei conservatori, di coloro che vogliono che la scelta
  dei Governi rimanga nelle mani delle burocrazie di partito
  dopo le elezioni, che vogliono conservare una democrazia
  "mediata" delle caste sacerdotali dei dirigenti di partito, ma
  non capiamo invece le teorie di quanti ci parlano, nel nostro
  contesto, di meccanismi per l'elezione "di fatto" del Primo
  Ministro.
    Proprio a causa della conformazione e della incerta
  evoluzione del nostro sistema dei partiti non si può dare
  elezione "di
 
                               Pag. 2
 
  fatto" senza che essa sia anche elezione "di diritto".  Le
  stesse vicende per la formazione del nuovo esecutivo hanno
  dimostrato come l'assenza di una legittimazione diretta del
  Capo del Governo, nella fase della scelta dell'incaricato ed
  in quella della proposta dei Ministri, sottragga la formazione
  dell'esecutivo al controllo dei cittadini, affidandola alle
  intermediazioni più o meno trasparenti dei partiti.
    Non ci deve essere uno schermo tra elettori e Governo,
  quest'ultimo non deve essere protetto dalla presunta
  irrazionalità del corpo elettorale, a cui si contrapporrebbe,
  invece, la razionalità dei "mediatori", dei politici di
  professione.  Non basta chiamare " Premier " o
  "Cancelliere" un Presidente del Consiglio costretto a cercarsi
  una legittimazione post-elettorale con defatiganti
  compromessi.
    Né ci si può riproporre oggi quella mozione di "sfiducia
  costruttiva" che fu inserita con gli effetti che sappiamo
  nella legge sulle autonomie locali del 1990 e sul cui
  fallimento fu poi varata l'elezione diretta del sindaco.
    Con questa proposta di legge costituzionale intendiamo
  quindi garantire quella elezione diretta del Primo Ministro e
  quello scioglimento automatico delle Assemblee che
  costituiscono i pilastri del "Governo di legislatura" e che
  sono stati pienamente accolti nella legge sull'elezione
  diretta del sindaco.
    Si tratta di un efficace modello neoparlamentare, ossia di
  un meccanismo grazie al quale eleggendo il Parlamento si
  elegge anche il Governo.  Viene conservato l'istituto della
  fiducia (infatti il Parlamento può votare la sfiducia al
  Premier)  nel corso del mandato, ma il potere ultimo di
  decisione sui Governi viene affidato al corpo elettorale,
  secondo la caratteristica delle moderne "democrazie
  immediate".
    La matrice di questa proposta è nota: furono gli uomini di
  progresso francesi che nel 1956 proposero per primo questo
  modello, opponendosi ai miti assemblearistici così vivi
  allora, e non solo a sinistra.
    In Italia quelle idee vennero rapidamente riprese, sin
  dagli anni sessanta, da Serio Galeotti, il quale si inseriva,
  del resto, in quella tradizione di attenzione alla figura del
  Presidente del Consiglio che i cattolici democratici avevano
  enucleato con grande chiarezza sin dalla Costituente, per
  opera soprattutto di Mortati e Tosato.
    Mortati già dal 1972 si pronunciò per l'elezione diretta
  del  Premier:  ciò si legava, nella sua lezione, proprio
  all'espansione dello Stato sociale, che espandendo i poteri
  del Governo, dando ad esso la centralità reale nella vita
  delle istituzioni obbligava anche ad elevarne la
  legittimazione, a legarlo direttamente al corpo elettorale.
    Negli anni recenti l'idea dell'elezione diretta del
  Premier  ha poi avuto altri importanti sviluppi tra i
  maggiori sostenitori della necessità della innovazione
  istituzionale.
    Ci rendiamo conto della necessità che, accanto al
  rafforzamento della legittimazione del Primo Ministro, si
  definisca, in coerenza con una democrazia post-consociativa e
  dell'alternanza, uno stato forte per l'opposizione: attraverso
  la possibilità per un decimo di deputati o senatori di
  ricorrere in via principale alla Corte costituzionale contro
  eventuali abusi della maggioranza, come in buona parte delle
  democrazie contemporanee, o con la scelta di modificare le
  norme sulle Commissioni parlamentari d'inchiesta,
  consentendone l'istituzione anche su richiesta di un quarto
  dei componenti e sottraendo così il monopolio di tale
  decisione alla maggioranza (secondo quanto è previsto, ad
  esempio, nella legge fondamentale di Bonn).
    Questa nuova realtà della separazione tra maggioranza ed
  opposizione non conduce ad ignorare l'importanza della
  classica separazione tra legislativo ed esecutivo, realizzata
  attraverso la proposta dell'incompatibilità tra Ministri e
  membri del Parlamento.
    Al di sopra dei rapporti tra maggioranza e Governo, tra
  maggioranza ed opposizione, viene confermata come figura
  super partes  quella del Presidente della Repubblica.
    L'opposizione e la parte della maggioranza che entrasse in
  dissidio con il  Premier  hanno quindi tre possibilità per
  mettere in discussione l'indirizzo politico generale, o
  comunque alcune decisioni: o ricorrere
 
                               Pag. 3
 
  alla sfiducia, o attivare i poteri equilibratori del
  Presidente della Repubblica, che non sarebbero quindi
  superflui, ma che si rivelerebbero un fattore di bilanciamento
  verso un  Premier  forte dell'elezione diretta, o
  rivolgersi alla Corte costituzionale, se la maggioranza
  abusasse dei suoi poteri.
    Nel caso che venisse accolta questa proposta è chiaro che,
  senza mettere in discussione la sostanza delle nuove regole
  elettorali, andranno previste alcune variazioni, per
  consentire una concomitanza tra le due elezioni e garantire un
  collegamento tra  Premier  o capo dell'opposizione e
  rappresentanti parlamentari che ad essi si vogliano
  riferire.
    La presenza di una funzione equilibratrice del Presidente
  della Repubblica consentirebbe di superare anche le eventuali
  impasses  di una maggioranza parlamentare non
  corrispondente al colore politico di quella che sostiene il
  Premier.  Spetterebbe ad esso, infatti, di vigilare sulla
  compatibilità di una eventuale coabitazione con le esigenze di
  assicurare comunque un Governo efficiente al Paese.
    Infine, proprio per la consapevolezza del peso
  considerevole che il  Premier  direttamente eletto dal
  popolo finirebbe per assumere, si è prevista, mediante una
  norma di rinvio, la definizione di significative condizioni di
  incompatibilità ed ineleggibilità.
    Attorno alla decisione fondamentale di rafforzare il potere
  esecutivo si è, dunque, contestualmente reso necessario
  rafforzare anche alcuni istituti di garanzia, a tutela delle
  minoranze, prima di tutte l'opposizione, perché siano evitati
  i rischi di degenerazione autoritaria dei poteri della
  maggioranza.  Si è seguita, in questo senso, una logica di
  bilanciamento tra esigenza di
  maggiore efficienza decisionale ed esigenza di controllo
  politico, nonché di garanzia delle funzioni estranee al
  raccordo tra legislativo ed esecutivo.  Nel primo senso si
  collocano, come in parte si e già detto, le norme in materia
  di impugnazione diretta delle leggi prima della loro
  promulgazione, di rafforzamento dei  quorum  di validità
  per l'approvazione dei regolamenti parlamentari e per le
  elezioni alla carica di Presidente della Repubblica, nonché le
  norme per l'istituzione delle Commissioni di inchiesta, fino
  ad oggi sottoposta al veto della maggioranza parlamentare.  In
  questa logica si colloca anche la previsione di una  vacatio
  legis  annuale per le leggi elettorali, che, altrimenti,
  risulterebbero assoggettate a colpi di mano pre-elettorali
  della maggioranza.
    Sul secondo versante, si propone di innalzare il  quorum
  per la nomina dei componenti laici del Consiglio superiore
  della magistratura e dei cinque giudici della Corte
  costituzionale.
    Infine, una logica di maggiore coinvolgimento, soprattutto
  in un senso non solo oppositivo, del corpo elettorale
  nell'approvazione delle leggi di revisione e delle altre leggi
  costituzionali, ha imposto la proposizione di una modifica
  della procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione
  che, accanto all'innalzamento del  quorum  ordinario a due
  terzi, consenta, nel caso in cui si raggiunga in seconda
  deliberazione solo la maggioranza assoluta, di svolgere
  l'eventuale  referendum  su due proposte alternative,
  l'una di maggioranza e l'altra di opposizione.
    In ultimo, per una esigenza di coerenza con l'impianto
  generale, si è ritenuto di estendere il meccanismo di
  investitura diretta dei Governi anche al livello delle
  autonomie regionali.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-599 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0599 TOTPAG=0008 TOTDOC=0012 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=065 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=059900 00 FASCIDC=12DDL0599 SORTNAV=0059900 000 00000 ZZDDLC599 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati