| (Elezione diretta del Primo Ministro).
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto
del Primo Ministro, del Vice Primo Ministro e dei Ministri.
Il Primo Ministro è eletto a suffragio universale e
diretto, in concomitanza con le elezioni per il Parlamento,
con la maggioranza assoluta dei voti validi. Se tale
maggioranza non è ottenuta al primo turno si procede, la
seconda domenica successiva, a un secondo turno elettorale a
cui sono ammessi i due candidati più votati al primo.
In ogni caso che egli non possa adempierle, le funzioni del
Primo Ministro sono assunte dal Vice Primo Ministro. In caso
di dimissioni, decesso o impedimento permanente del Primo
Ministro, il Presidente della Repubblica procede allo
scioglimento delle Camere e indìce nuove elezioni per il
Parlamento e per il Primo Ministro.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
Primo Ministro non è immediatamente rieleggibile alla medesima
carica.
L'ufficio di Primo Ministro è incompatibile con qualsiasi
altra carica. La legge determina, altresì, i casi di
ineleggibilità a tale ufficio, in modo che siano evitati
conflitti tra interessi privati dei candidati
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e gli interessi generali della Nazione, nonché ogni altra
circostanza idonea a turbare il corretto svolgimento della
vita democratica".
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