| (Scioglimento).
1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Salve le ipotesi di scioglimento necessario di cui agli
articoli 92 e 94, il Presidente della Repubblica può, sentito
il Primo Ministro e i loro presidenti, sciogliere le Camere.
In tal caso, assieme alla elezione delle nuove Camere si
procede anche all'elezione del Primo Ministro".
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