| 1. I cittadini italiani all'estero, candidati nelle diverse
liste, partecipano alla competizione unicamente con i simboli
dei partiti e dei gruppi politici ammessi alla consultazione
in almeno cinque circoscrizioni della Repubblica.
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2. Le liste dei cittadini italiani all'estero candidati
all'elezione del Parlamento sono presentate dai segretari
nazionali dei partiti e dei gruppi politici. Nella lista, a
lato di ogni nominativo, è indicata la circoscrizione nella
quale ciascun candidato concorre.
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