| (Maggioranze di garanzia).
1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti".
2. L'ultimo comma dell'articolo 83 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi
dell'assemblea".
3. Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
dei due terzi, tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di
esercizio".
4. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati, per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo
dal Parlamento in seduta comune, a
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maggioranza dei due terzi, e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative".
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