| (Procedimento di revisione costituzionale).
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni, a distanza non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Nel caso in cui, in sede di seconda deliberazione, sia
stata raggiunta solamente la maggioranza assoluta, un quinto
dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali possono richiedere un referendum di
approvazione che abbia ad oggetto le due proposte che, in
detta deliberazione, abbiano ottenuto il maggior numero di
voti.
Risulta approvata quella, tra le proposte, che abbia
ottenuto la maggioranza dei voti validi, sempre che la
maggioranza dei votanti non le abbia respinte entrambe,
pronunciandosi contestualmente su di un quesito separato".
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