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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7205
DDL0600-0002
Progetto di legge Camera n. 600 - testo presentato - (DDL12-600)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C600. TESTIPDL
...C600.
Pag. 7 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC600 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di
              prestazioni di lavoro temporaneo).
    1.  L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere
  esercitata soltanto da soggetti muniti di apposita
  autorizzazione rilasciata dall'ispettorato regionale del
  lavoro nella cui competenza territoriale rientra la sede
  legale del soggetto interessato.  La concessione
  dell'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività di
  fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo su tutto il
  territorio nazionale.
    2.  La società che intenda richiedere l'autorizzazione
  all'ispettorato regionale del lavoro deve presentare una
  apposita domanda redatta, secondo il modello di cui alla
  tabella A allegata alla presente legge.  Alla domanda di
  autorizzazione deve essere allegato un documento che
  certifichi che la società ha depositato una cauzione di
  importo minimo di lire duecento milioni sotto forma di
  fidejussione prestata da un istituto bancario od
  assicurativo.
    3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata
  all'esistenza dei seguenti requisiti ed all'adempimento dei
  seguenti obblighi:
        a)  la società deve essere costituita nella forma di
  società di capitali o di società cooperativa a responsabilità
  limitata, italiana o di altro Stato membro della Comunità
  europea, deve comprendere nella denominazione sociale le
  parole: "agenzia di lavoro temporaneo" e deve avere la sede
  legale od una sua filiale o succursale nel territorio dello
  Stato;
        b)  la società deve disporre di uffici e di
  strutture idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura
  di manodopera;
        c)  gli amministratori, i direttori generali ed i
  dirigenti della società muniti di
 
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  rappresentanza non devono aver riportato condanne, ivi
  comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre
  1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro
  il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
  l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
  416- bis  del codice penale, o per delitti non colposi per
  i quali la legge commini la pena della reclusione non
  inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
  contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
  degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi
  in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero non
  devono essere o essere stati sottoposti alle misure di
  prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
  1423, e successive modificazioni, della legge 31 maggio 1965,
  n. 575, e successive modificazioni, e della legge 13 settembre
  1982, n. 646, e successive modificazioni.
    4.  L'impresa fornitrice di lavoro temporaneo può iniziare a
  svolgere la propria attività dal momento in cui ha presentato
  all'ispettorato regionale del lavoro la domanda di
  autorizzazione di cui al comma 2.  L'ispettorato regionale del
  lavoro ha l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda di
  autorizzazione entro sei mesi dalla richiesta.  In caso di
  mancata pronuncia entro il suddetto termine l'autorizzazione
  si considera concessa.
    5.  L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata
  illimitata e può essere revocata:
        a)  se la società ha fornito informazioni false al
  fine di ottenere l'autorizzazione;
        b)  qualora venga meno uno dei requisiti necessari
  per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 3.
    6.  La società di cui al comma 4 ha l'obbligo:
        a)  di comunicare all'ispettorato regionale del
  lavoro gli spostamenti di sedi, l'apertura di filiali o di
  succursali, la cessazione dell'attività;
 
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        b)  di fornire all'ispettorato regionale del lavoro
  tutte le informazioni in ordine all'attività svolta da questa
  richiesta;
        c)  di inviare all'ispettorato regionale del lavoro
  un rapporto annuale, sul numero dei lavoratori, sulla durata
  dei contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori
  sono adibiti, predisposto ai sensi della tabella B allegata
  alla presente legge.
    7.  Salvo il deposito minimo di una somma pari a lire
  duecento milioni, ai sensi del comma 2, dopo due anni di
  attività la cauzione di cui al medesimo comma 2 deve essere
  calcolata nella misura del 15 per cento del volume di affari
  della società nell'anno solare precedente; essa non può, in
  ogni caso, superare la somma di un miliardo di lire.
    8.  Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo hanno
  l'obbligo di investire l'uno per cento del ricavato
  dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo in progetti di
  formazione professionale.  Tali progetti sono finanziati anche
  dallo Stato, tramite le istituzioni competenti regionalmente,
  con un contributo pari al 50 per cento del costo totale del
  progetto.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-600 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0600 TOTPAG=0021 TOTDOC=0012 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=060000 00 FASCIDC=12DDL0600 SORTNAV=0060000 000 00000 ZZDDLC600 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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