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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7206
DDL0600-0003
Progetto di legge Camera n. 600 - testo presentato - (DDL12-600)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C600. TESTIPDL
...C600.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC600 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Contratto per prestazioni
                    di lavoro temporaneo).
    1.  Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
  obbliga il lavoratore nei confronti dell'impresa fornitrice, a
  svolgere la propria attività lavorativa, a fronte di un
  corrispettivo per prestazioni a tempo pieno od a tempo
  parziale, nell'interesse e sotto la direzione delle imprese
  utilizzatrici.
    2.  Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve
  essere stipulato in forma scritta, entro due giorni dal
  relativo invio presso l'impresa utilizzatrice, e deve
  contenere le seguenti informazioni:
        a)  l'inquadramento e le mansioni del lavoratore;
        b)  il luogo di lavoro e la data di inizio
  dell'impiego;
 
                              Pag. 10
 
        c)  la durata dell'impiego ed il suo termine;
        d)  l'orario di lavoro;
        e)  la retribuzione oraria;
        f)  le prestazioni in caso di lavoro
  supplementare;
        g)  le date di pagamento della retribuzione.
    3.  L'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
  23 luglio 1991, n. 223, e di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
  482, e successive modificazioni, non si applica all'impresa
  fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
  contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; pertanto i
  predetti lavoratori non sono computati ai fini
  dell'applicazione ad essa delle citate disposizioni nonché di
  quelle relative alla disciplina dei licenziamenti.
    4.  Qualora il contratto di cui al presente articolo abbia
  durata superiore a quattro mesi, l'impresa fornitrice è tenuta
  ad inviare una copia del contratto stesso alla sezione
  circoscrizionale per l'impiego competente.
    5.  Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro di
  cui al presente articolo senza preavviso nelle prime due
  settimane di lavoro, e con un preavviso calcolato in ragione
  di una giornata di lavoro per ogni periodo di due settimane
  mancante alla scadenza del termine negli altri casi.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-600 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0600 TOTPAG=0021 TOTDOC=0012 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=023 PAGFIN=0010 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=060000 00 FASCIDC=12DDL0600 SORTNAV=0060000 000 00000 ZZDDLC600 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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