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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7207
DDL0600-0004
Progetto di legge Camera n. 600 - testo presentato - (DDL12-600)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C600. TESTIPDL
...C600.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC600 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Prestazioni di lavoro temporaneo
                 e trattamento retributivo).
    1.  Il prestatore di lavoro è obbligato a svolgere la
  propria attività lavorativa secondo le istruzioni impartite
  dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione del lavoro.
    2.  Il lavoratore, per la prestazione lavorativa svolta, ha
  diritto ad un trattamento retributivo e normativo stabilito da
  apposito contratto collettivo stipulato tra le organizzazioni
  dei lavoratori e le imprese
 
                              Pag. 11
 
  fornitrici di lavoro temporaneo.  Qualora entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge non sia stato
  stipulato il predetto contratto collettivo, si applica, sino
  alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro
  specifico, il contratto collettivo nazionale di lavoro dei
  metalmeccanici.
    3.  In caso di interruzione del rapporto di lavoro da parte
  dell'impresa utilizzatrice prima della scadenza del termine
  prestabilito, l'impresa fornitrice ha l'obbligo di proporre al
  lavoratore, entro tre giorni dalla cessazione del lavoro, un
  nuovo contratto di lavoro, ovvero di versargli un'indennità
  commisurata alla retribuzione dovuta per una giornata di
  lavoro per ogni periodo di due settimane mancante alla
  scadenza del termine inizialmente convenuto.
    4.  Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
  durante le prime due settimane di lavoro.
    5.  Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può
  essere prorogato dall'impresa fornitrice per una sola volta.
  Della proroga deve essere data immediata comunicazione al
  lavoratore interessato.
    6.  Il lavoratore è tenuto a manifestare per iscritto
  l'eventuale rifiuto non oltre ventiquattro ore dalla
  comunicazione dell'assegnazione o della sua proroga,
  esponendone i motivi.  Il rifiuto ingiustificato del lavoratore
  all'assegnazione od alla proroga, costituisce giusta causa di
  licenziamento.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-600 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0600 TOTPAG=0021 TOTDOC=0012 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=025 PAGFIN=0011 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=060000 00 FASCIDC=12DDL0600 SORTNAV=0060000 000 00000 ZZDDLC600 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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