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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7212
DDL0600-0009
Progetto di legge Camera n. 600 - testo presentato - (DDL12-600)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C600. TESTIPDL
...C600.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC600 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Prestazioni di lavoro temporaneo e
                   lavoratori in mobilità).
    1.  L'agenzia per l'impiego può stipulare, con i soggetti di
  cui all'articolo 1, della presente legge, convenzioni che
  prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività
  mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari
  dell'indennità di mobilità.  La convenzione può prevedere lo
  svolgimento di attività formative che possono essere
  finanziate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decretolegge
  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236.
    2.  Sulla base della convenzione di cui al comma 1,
  l'impresa fornitrice di prestazioni
 
                              Pag. 15
 
  di lavoro temporaneo può stipulare contratti di lavoro
  ai sensi dell'articolo 2 con i lavoratori titolari
  dell'indennità di mobilità che le vengano avviati, su
  indicazione dell'agenzia per l'impiego, dalla sezione
  circoscrizionale per l'impiego.
    3.  L'impresa fornitrice che assuma i lavoratori titolari
  dell'indennità di mobilità ai sensi del comma 2 beneficia
  degli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro per la
  loro assunzione.
    4.  I lavoratori assunti dall'impresa fornitrice ai sensi
  del comma 2 non perdono il diritto all'indennità di mobilità.
  Essi continuano a goderne nei periodi di non lavoro e per un
  periodo complessivo corrispondente alla durata residua anche
  in deroga all'articolo 8, comma 7, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223.
    5.  L'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale
  per l'impiego competente, dispone la sospensione
  dell'indennità di mobilità in caso di ingiustificato rifiuto
  del lavoratore all'assegnazione per la durata della predetta
  assegnazione.  Avverso il provvedimento è ammesso ricorso,
  entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della
  massima occupazione che decide, con provvedimento definitivo,
  entro venti giorni.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-600 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0600 TOTPAG=0021 TOTDOC=0012 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=025 PAGFIN=0015 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=060000 00 FASCIDC=12DDL0600 SORTNAV=0060000 000 00000 ZZDDLC600 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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