| (Fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo nel settore dell'edilizia).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, un decreto legislativo diretto a
disciplinare, secondo i criteri ed i princìpi direttivi
desumibili dalla presente legge, le prestazioni di lavoro
temporaneo nel settore dell'edilizia.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve prevedere,
in particolare, che nel settore dell'edilizia siano abilitate
ad operare esclusivamente le imprese di fornitura
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di prestazioni di lavoro temporaneo inquadrate come imprese
edili e che queste imprese siano tenute all'applicazione dei
contratti collettivi del settore.
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