| (Sanzioni).
1. Chiunque eserciti l'attività di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo senza essere munito dall'autorizzazione
di cui all'articolo 1 o senza aver presentato, nei sei mesi
precedenti, la domanda di cui all'articolo 1, comma 2, è
punito con l'ammenda fino a lire cinque milioni per ogni
lavoratore e con l'arresto fino ad un anno.
2. Chiunque utilizzi lavoratori forniti da soggetti non
abilitati all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro
temporaneo ai sensi della presente legge è punito con
l'ammenda fino a lire cinque milioni per ogni lavoratore
utilizzato ed è tenuto al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi alle prestazioni di
lavoro di cui abbia usufruito.
3. A chiunque utilizzi lavoratori ai sensi della presente
legge e violi i divieti di cui all'articolo 5, comma 3,
lettere a), b) e c), si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari a lire
quarantamila per ogni ora di lavoro effettivamente prestata e
comunque non inferiore a lire un milione per ciascun
lavoratore interessato. A chiunque utilizzi lavoratori ai
sensi della presente legge e violi i divieti di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera d), è punito con
l'ammenda di lire quarantamila per ogni ora di lavoro
effettivamente prestata e comunque non inferiore a lire un
milione per ciascun lavoratore interessato. La stessa sanzione
è applicata all'impresa fornitrice delle prestazioni nel caso
di violazione dell'articolo 5, comma 3, lettera d). La
violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
d) è altresì causa di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di
lavoro.
4. Al fornitore ed all'utilizzatore di lavoro temporaneo
che stipulino un contratto privo dei requisiti di cui
all'articolo 5,
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comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire un milione per ogni lavoratore
impiegato.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui
all'articolo 7, della presente legge, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
6. In caso di violazione del disposto di cui all'articolo
2, comma 2, ed all'articolo 6, comma 2, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila
a lire due milioni.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di
cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Il rapporto per le violazioni
amministrative è presentato all'ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio e gli importi relativi sono
versati all'ufficio ammende presso l'ufficio del registro
territorialmente competente.
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