| 1. Le lettere a), b), c), d) ed e) del primo
comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono
sostituite dalle seguenti:
" a) per l'impresa che non lavora in serie: un
numero massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 18 e comunque di numero non superiore
alla metà dei dipendenti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con
lavorazione non del tutto automatizzata: un numero massimo di
25 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 12;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei
settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell'abbigliamento su misura: un numero massimo di 50
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a
25 e comunque di numero non superiore alla metà dei
dipendenti. I settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono individuati
con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un numero massimo di
25 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un numero
massimo di 30 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a 15".
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