| 1. Gli edifici destinati ad uso abitativo, anche se
comprendenti uffici e negozi, la cui costruzione sia iniziata
entro il 31 dicembre 1995 e che siano ultimati entro due anni
dalla medesima data, sono esenti per venti anni dall'imposta
sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, compresa
l'imposta comunale sugli immobili (ICI), a decorrere dalla
data della dichiarazione di abitabilità, purché non siano
classificati nella categoria catastale di tipo signorile (A/1)
di cui all'articolo 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
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