| 1. E' concessa l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
(IVA) per tutti i materiali impiegati nelle opere di
costruzione degli edifici di cui alla presente legge, sempre
che la costruzione sia iniziata ed
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ultimata alle condizioni ed entro i termini di cui
all'articolo 1.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa altresì per i
materiali impiegati, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in edifici già in corso di costruzione alla
predetta data, purché non classificati nella categoria di cui
all'articolo 1, ed a condizione che gli stessi siano ultimati
entro il biennio successivo.
3. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
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