| 1. I contratti di mutuo stipulati per la costruzione degli
immobili di cui alla presente legge, o per la prima
compravendita degli stessi, se avvengono entro quattro anni
dal giorno in cui questi siano stati dichiarati abitabili o
sono effettivamente abitati, sono assoggettati al pagamento
delle imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un
quarto.
2. Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti
dall'imposta di ricchezza mobile e sono detraibili dal reddito
imponibile.
3. Gli istituti di credito fondiario possono concedere
mutui fino al 50 per cento del valore dell'opera e, nel caso
di cooperative, fino al 75 per cento.
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