| 1. Nel triennio 1994-1996 possono essere assunti, anche in
deroga ai limiti di età previsti dalla legge, nelle province
costituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, n.
248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, n. 253, n. 254 e del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, per la copertura
degli organici nei nuovi uffici delle pubbliche
amministrazioni, i lavoratori che fruiscono del trattamento di
integrazione salariale straordinario ed i lavoratori che sono
iscritti nelle liste di mobilità, dipendenti delle imprese
aventi sede nel territorio di tali province.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
prevedendo una riserva del 70 per cento dei posti disponibili
a favore dei soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 3.
Alla restante quota del 30 per cento si provvede attingendo
dalle graduatorie previste dalla legge 28 febbraio 1987, n.
56, limitatamente agli iscritti alla prima classe del
collocamento residenti nei comuni delle nuove province.
3. I lavoratori di cui al comma 1 possono accedere alle
qualifiche funzionali ed ai profili professionali per cui è
richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di
scuola media superiore.
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