| 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate le imprese di
provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano
alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori
dichiaratisi disponibili.
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2. Le agenzie regionali per l'impiego formano la
graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri
di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, limitatamente ai
lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della
presente legge e, entro trenta giorni, trasmettono tale
graduatoria al Ministro per la funzione pubblica che, d'intesa
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute
da ciascun lavoratore, le qualifiche funzionali ed i profili
professionali delle pubbliche amministrazioni.
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