| 1. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun
profilo professionale proposto è accertata da una o più
commissioni, nominate dal Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, composte da tre funzionari di qualifica funzionale
non inferiore all'ottava.
2. L'accertamento di cui al comma 1 avviene mediante prova
pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e
colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili
professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di
studio pari al diploma di scuola media superiore.
3. Il Ministro per la funzione pubblica dispone
l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo
l'ordine della graduatoria, in relazione al fabbisogno
organico dei nuovi uffici delle pubbliche amministrazioni
situati nelle province di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Entro trenta giorni le amministrazioni interessate provvedono
alla nomina e dispongono l'immediata chiamata in servizio di
tale personale.
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