| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 8, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, che dispone dell'accertamento delle imposte dirette
recita: "La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di
nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale".
Parallelamente, l'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina
l'imposta sul valore aggiunto, recita: "Se il contribuente non
ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto può procedere in ogni caso
all'accertamento
dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare
imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono
determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono
computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente
eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi
dell'articolo 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte
dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se
la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione...".
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Sembra perfino inutile soffermarsi sulla gravità delle
suddette norme: per quanto riguarda le imposte sui redditi il
contribuente che si è sobbarcato l'enorme onere di compiere i
noti adempimenti fiscali che vanno dalla corretta raccolta
della documentazione alla sua, spesso assai complicata,
registrazione - il tutto in un clima di rigorose formalità
pesantemente sanzionate - per un banale errore quale è
l'omessa sottoscrizione, si trova pressoché alla pari di un
evasore completo con la prospettiva, inoltre, di vedere la
propria dichiarazione non sottoscritta come una circostanziata
autodenuncia e quindi facile strumento d'indagine per
l'ufficio, per l'applicazione di imposte, sovratasse, pene
pecuniarie, interessi e persino sanzioni penali che potrebbero
essere addirittura di carattere detentivo.
Di poco diverse sarebbero le conseguenze per la mancata
sottoscrizione della dichiarazione IVA.
C'è veramente da rimanere stupiti che, a distanza di oltre
20 anni, tali norme
siano rimaste in vigore. Se è vero, come è vero, che per il
principio universale ogni sanzione deve essere proporzionata
alla entità morale della violazione o almeno all'entità del
danno procurato, qui siamo di fronte ad una delle più
irresponsabili violazioni di tale principio compiuta dal
legislatore il quale in un così lungo periodo ha ignorato un
punto tanto deleterio della normativa tributaria.
Se è vero che una dichiarazione, per potersi ritenere tale
e quindi esistente e produttiva di effetti, deve essere
riferibile al soggetto dichiarante, è anche vero che le più
elementari conoscenze del diritto sanno dell'esistenza di
manifestazioni di volontà attraverso il comportamento: se così
non fosse, entreremmo nel mostruoso universo che prevederebbe
un regime formale per ogni atto della nostra vita
giuridica.
E all'affermazione che tutto il regime tributario si basa
su un sistema formale è facile rispondere che nessuno
vieterebbe di rimediare a quel piccolo errore mediante una
successiva sottoscrizione.
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