| 1. Al terzo comma dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nullità può essere
sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte
dell'ufficio delle entrate territorialmente competente".
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