| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i proventi della gestione della casa da gioco
di Campione d'Italia, al netto dei prelievi fiscali, del
canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel caso di
conduzione diretta, nonché delle somme spettanti al comune per
il pareggio del proprio bilancio, da determinarsi annualmente
con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro delle finanze, tenute presenti le particolari
condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo di quel
comune, sono versate, a fine di ogni decade, a cura del comune
stesso, in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato.
2. I fondi di cui al comma 1 sono riservati
all'amministrazione provinciale di Como e ai comuni di quella
provincia per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per
la destinazione ad altri enti pubblici operanti nella
circoscrizione provinciale.
3. La legge 31 ottobre 1973, n. 637, è abrogata.
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