| Onorevoli Colleghi! -- Diverse argomentazioni hanno
impedito, per lungo tempo, l'apertura di nuove case da gioco
sul territorio nazionale. Impedimenti di carattere morale
hanno ignorato, deliberatamente, forme di gioco di azzardo
istituzionalizzate, nonché l'esistenza di quattro case da
gioco che sono in funzione a Sanremo, Campione d'Italia, Saint
Vincent e Venezia. Tali strutture hanno, annualmente, utili
per centinaia di milioni e danno lavoro ad alcune migliaia di
persone, favorendo, al contempo, l'incremento del reddito e
l'attrazione turistica. La presente proposta di legge,
superate le remore di carattere morale e riconosciuti i
vantaggi generali che, grazie agli introiti, garantirebbero il
soddisfacimento dei bisogni della comunità e soprattutto lo
sviluppo
turistico, artistico e culturale, prevede l'istituzione di
una casa da gioco nella città di Anzio. Tale città ha già a
disposizione una struttura progettata e realizzata
appositamente per ospitare una casa da gioco. Anzio ha,
inoltre, una naturale vocazione turistica ed è in grado, per
ampiezza e capacità di strutture alberghiere, di far fronte ad
un incremento della domanda turistica che conseguirebbero
all'apertura di una casa da gioco. La struttura, oltre che
servire Roma e le altre province laziali, potrebbe essere meta
degli appassionati umbri, toscani, abruzzesi ed in generale
del sud Italia. La presente proposta di legge prevede il
rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco
ad Anzio per un periodo non superiore a venti anni e
rinnovabile. L'articolo 2 dà la facoltà al
Pag. 2
presidente della regione di emanare disposizioni per la
disciplina e l'esercizio della casa da gioco. Si tratta di una
serie di disposizioni che assicurano la correttezza nella
gestione ed il controllo. Sono previsti, inoltre, opportuni
accorgimenti per garantire capacità finanziarie, onorabilità
ed attitudini professionali in ossequio alla direttiva
75/368/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975 per l'eventuale
concessionario.
Il sistema di utilizzazione dei proventi previsto
dall'articolo 4 si basa sulla piena consapevolezza della
necessità dell'integrazione
tra l'economia locale e quella regionale, alla quale si
intende fornire un ulteriore strumento nella prospettiva di un
effettivo rilancio che consenta di conseguire nuovi e più
solidi livelli di autonomia.
All'articolo 5 sono inoltre contenute delle norme sulla
vigilanza della casa da gioco. Importanti sono le norme
dell'articolo 7 della presente proposta di legge previste per
prevenire e controllare il riciclaggio di denaro, nonché per
garantire maggior trasparenza nelle operazioni.
| |