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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7249
DDL0607-0002
Progetto di legge Camera n. 607 - testo presentato - (DDL12-607)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C607. TESTIPDL
...C607.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC607 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Diverse argomentazioni hanno
  impedito, per lungo tempo, l'apertura di nuove case da gioco
  sul territorio nazionale.  Impedimenti di carattere morale
  hanno ignorato, deliberatamente, forme di gioco di azzardo
  istituzionalizzate, nonché l'esistenza di quattro case da
  gioco che sono in funzione a Sanremo, Campione d'Italia, Saint
  Vincent e Venezia.  Tali strutture hanno, annualmente, utili
  per centinaia di milioni e danno lavoro ad alcune migliaia di
  persone, favorendo, al contempo, l'incremento del reddito e
  l'attrazione turistica.  La presente proposta di legge,
  superate le remore di carattere morale e riconosciuti i
  vantaggi generali che, grazie agli introiti, garantirebbero il
  soddisfacimento dei bisogni della comunità e soprattutto lo
  sviluppo
  turistico, artistico e culturale, prevede l'istituzione di
  una casa da gioco nella città di Anzio.  Tale città ha già a
  disposizione una struttura progettata e realizzata
  appositamente per ospitare una casa da gioco.  Anzio ha,
  inoltre, una naturale vocazione turistica ed è in grado, per
  ampiezza e capacità di strutture alberghiere, di far fronte ad
  un incremento della domanda turistica che conseguirebbero
  all'apertura di una casa da gioco.  La struttura, oltre che
  servire Roma e le altre province laziali, potrebbe essere meta
  degli appassionati umbri, toscani, abruzzesi ed in generale
  del sud Italia.  La presente proposta di legge prevede il
  rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco
  ad Anzio per un periodo non superiore a venti anni e
  rinnovabile.  L'articolo 2 dà la facoltà al
 
                               Pag. 2
 
  presidente della regione di emanare disposizioni per la
  disciplina e l'esercizio della casa da gioco.  Si tratta di una
  serie di disposizioni che assicurano la correttezza nella
  gestione ed il controllo.  Sono previsti, inoltre, opportuni
  accorgimenti per garantire capacità finanziarie, onorabilità
  ed attitudini professionali in ossequio alla direttiva
  75/368/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975 per l'eventuale
  concessionario.
    Il sistema di utilizzazione dei proventi previsto
  dall'articolo 4 si basa sulla piena consapevolezza della
  necessità dell'integrazione
  tra l'economia locale e quella regionale, alla quale si
  intende fornire un ulteriore strumento nella prospettiva di un
  effettivo rilancio che consenta di conseguire nuovi e più
  solidi livelli di autonomia.
    All'articolo 5 sono inoltre contenute delle norme sulla
  vigilanza della casa da gioco.  Importanti sono le norme
  dell'articolo 7 della presente proposta di legge previste per
  prevenire e controllare il riciclaggio di denaro, nonché per
  garantire maggior trasparenza nelle operazioni.
 
DATA=940526 FASCID=DDL12-607 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0607 TOTPAG=0006 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=060700 00 FASCIDC=12DDL0607 SORTNAV=0060700 000 00000 ZZDDLC607 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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