| 1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa
da gioco nel comune di Anzio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta regionale del Lazio su
richiesta del sindaco del comune di Anzio, previa delibera del
consiglio comunale. L'autorizzazione è rilasciata per non più
di venti anni e può essere rinnovata.
| |