| 1. Il presidente della giunta regionale con proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione
della giunta regionale, adotta il regolamento per la
disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché
per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti
pubblici e per i militari che espletano la loro attività di
servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere
autorizzati; nella casa da gioco è comuque ammesso il gioco
con slot-machine;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
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d) le particolari ed opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco tenendo conto:
1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite
cauzioni;
2) delle qualità morali e delle condizioni economiche
che debbono offrire il concessionario ed il personale
addetto;
3) delle disposizioni per il regolare versamento al
comune degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;
4) della possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione senza obbligo
alcuno di risarcimento danni o di indennizzo, quando risulti
la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle
condizioni previste nella concessione;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee
alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle
attività che vi si svolgono.
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