| 1. Il presidente della giunta regionale del Lazio, in caso
di violazione delle norme di cui alla presente legge o del
regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento
delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di
turbamento dell'ordine pubblico o della morale può disporre
l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o
la revoca dell'autorizzazione.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei
preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle
disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i
locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.
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