| 1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il
seguente:
"&&3Art. 17- bis. (Autorizzazioni per le sostanze
di cui alla tabella II). - 1. Il Ministro per gli affari
sociali autorizza, in deroga a quanto previsto dai titoli III,
IV, V e VI del presente testo unico, la coltivazione, la
produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il
controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie
prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione,
l'importazione, l'esportazione ed il transito delle piante di
canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di
cui all'articolo 14. Le disposizioni per l'autorizzazione sono
approvate con apposito regolamento emanato, con proprio
decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari sociali.
2. Chiunque coltivi, procura, fabbrichi, impieghi,
commerci, distribuisca, importi, esporti ed organizzi il
transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui
all'articolo 14 senza le autorizzazioni previste dal comma 1
del presente articolo, è soggetto alle sanzioni di cui ai
commi 1 e 4 dell'articolo 73".
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