| 1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito
dal seguente:
" 2. Le autorizzazioni medesime possono essere
accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale
rappresentante, se trattasi di società, non sia stato
condannato, con sentenza anche non definitiva,
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per uno dei reati di cui agli articoli 416- bis
del codice penale, 73, comma 1, e 74, del presente testo
unico, ovvero nei cui confronti non sia stata disposta, con
provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Gli stessi requisiti deve possedere il
direttore tecnico dell'azienda".
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