| 1. Il presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli
elettori all'estero, conservando la prima busta, provvede
all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la
chiusura dei seggi e redige un verbale che inoltra alla
Direzione generale per i rilievi ed i provvedimenti di
carattere amministrativo, nonché al procuratore generale della
Repubblica presso la corte di appello affinché, ricorrendo
l'ipotesi di cui all'articolo 22, proceda.
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