| 1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le
regioni esercitano, altresì, le funzioni di indirizzo per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3- bis. Presso ogni regione o provincia autonoma è
istituita una commissione regionale sulle tossicodipendenze,
con compiti di consulenza e di supporto alle attività di
competenza delle regioni, delle unità sanitarie locali e dei
comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. Con decreto del presidente della giunta
regionale sono
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nominati i componenti della commissione regionale sulle
tossicodipendenze scelti tra i funzionari degli assessorati
competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori
coinvolti, tra i rappresentanti delle maggiori cooperative
sociali e delle associazioni di volontariato operanti nella
regione.".
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