| 1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Chiunque fa uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio
nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un
programma terapeutico e socio-riabilitativo";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4- bis. Con proprio decreto il Ministro della sanità
detta norme per la rilevazione statistica dei casi di
tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture
socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze
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(SERT), al fine di conoscere il numero dei casi
seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi
adottati, le modalità di somministrazione di sostanze
sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati
possono essere raccolti in forma anonima su richiesta
dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al
comma 8, e devono essere inviati alla unità sanitaria locale e
alla regione territorialmente competente per l'attività del
medico o della struttura sanitaria.";
c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9- bis. E' fatta sempre salva la possibilità da parte
della persona tossicodipendente di interrompere il programma
individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso
un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare
medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente
ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza
territoriale".
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