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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7277
DDL0608-0020
Progetto di legge Camera n. 608 - testo presentato - (DDL12-608)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C608. TESTIPDL
...C608.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC608 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 135. -  (Interventi finalizzati alla
  riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo
  di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1.  Il Ministro
  per gli affari sociali promuove iniziative volte alla
  riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo
  di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con
  particolare riferimento alla prevenzione delle infezioni da
  HIV ed alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese
  nella tabella I di cui all'articolo 14.
      2.  Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra
  l'altro, garantire: la creazione di pronta accoglienza per
  consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa
  dimora, favorendo in fase sperimentale piccole strutture che
  diano residenza, informazione, assistenza sociale e sanitaria,
  distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le
  esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione
  di "unità di
 
                              Pag. 12
 
  strada" anche attraverso l'uso di mezzi mobili; la
  distribuzione di sostanze stupefacenti comprese nella tabella
  I di cui all'articolo 14 secondo programmi sperimentali con
  modalità stabilite dalle regioni con decreto del presidente
  della giunta regionale; la realizzazione di programmi di
  prevenzione e informazione delle malattie a trasmissione
  sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'AIDS,
  anche attraverso iniziative per la diffusione di profilattici
  e l'uso non promiscuo di siringhe monouso.
      3.  Il Dipartimento per gli affari sociali progetta e
  realizza gli interventi di riduzione dei danni sociali e
  sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o
  psicotrope anche nel mondo della scuola, dell'esercito, delle
  Forze di polizia, degli istituti di prevenzione e pena,
  dell'associazionismo, in collaborazione con le amministrazioni
  competenti.
      4.  Alla realizzazione delle iniziative di cui al
  presente articolo concorre personale sanitario e
  socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi
  previsti e realizzati dalle regioni in accordo con le unità
  sanitarie locali ed i servizi sociali gestiti in forma diretta
  dai comuni.
      5.  Il Dipartimento per gli affari sociali può
  realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche
  avvalendosi di enti ausiliari e organizzazioni di volontariato
  la cui preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e
  comprovata.
      6.  Per la realizzazione degli interventi di cui al
  presente articolo, oltre ai fondi di cui agli articoli 127 e
  131, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 1994,
  1995 e 1996 determinato in lire 60.000 milioni".
 
DATA=940526 FASCID=DDL12-608 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0608 TOTPAG=0015 TOTDOC=0025 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=017 PAGFIN=0012 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=060800 00 FASCIDC=12DDL0608 SORTNAV=0060800 000 00000 ZZDDLC608 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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