| 1. Chiusi i seggi, l'Ufficio del collegio unico per gli
elettori all'estero procede al riscontro degli elettori che
non hanno esercitato il diritto di voto e notifica a ciascuno
le risultanze dell'esame.
2. L'elettore, entro quarantacinque giorni dalla notifica,
fa pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni. La copia
autenticata della ricevuta della raccomandata rappresenta la
prova sufficiente della avvenuta votazione.
3. Il presidente dell'Ufficio del collegio unico per gli
elettori all'estero trasmette con verbale alla Direzione
generale gli elenchi dei non votanti per la annotazione sulla
scheda anagrafica.
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