| 1. Il presidente dell'Ufficio del collegio unico degli
elettori all'estero, quando riscontra il mancato arrivo di
schede la cui votazione è comprovata dalla copia della
ricevuta, estende verbale e inoltra gli atti al procuratore
generale della Repubblica affinché, ricorrendo l'ipotesi di
cui all'articolo 26, proceda.
2. Copia del verbale è comunicata alla Direzione
generale.
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