Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7293
DDL0609-0011
Progetto di legge Camera n. 609 - testo presentato - (DDL12-609)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C609. TESTIPDL
...C609.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC609 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 5 della citata legge n. 135 è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 5. -  (Accertamento dell'infezione).  - 1.
  Ogni notizia o informazione relativa allo stato di
  sieropositività all'HIV o AIDS
 
                               Pag. 6
 
  è coperta dal segreto ed in ogni caso deve essere garantito
  il diritto alla riservatezza delle persone con HIV/AIDS.  Tutti
  gli operatori e le strutture pubbliche e private sono tenuti a
  garantire tale diritto adottando metodologie, anche di tipo
  informatico, che precludano la possibilità di pubblicità di
  informazioni sullo stato personale di salute.
    2.  Gli operatori che, nell'esercizio della loro attività,
  vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di infezione
  da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a
  prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure
  occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
  assistita.
    3.  La rilevazione statistica della infezione da HIV ed il
  sistema informativo sanitario, assistenziale e farmaceutico
  devono essere comunque organizzati e realizzati con modalità
  che non consentano l'identificazione della persona e la
  pubblicità di notizie che la riguardano.  Il Ministro della
  sanità provvede a modificare la disciplina per le rilevazioni
  epidemiologiche, per la somministrazione di farmaci, per
  l'erogazione e l'accesso a forme di previdenza ed assistenza
  secondo quanto previsto dal presente articolo.
    4.  Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso
  informato, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da
  HIV, a terapie antivirali e a terapie per patologie AIDS
  correlate, se non per motivi di necessità clinica nel suo
  interesse e in seguito all'esplicita manifestazione del
  consenso.  Sono consentite analisi di accertamento di infezione
  da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto
  quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con
  assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle
  persone interessate.
    5.  La comunicazione dei risultati di accertamenti
  diagnostici diretti o indiretti per infezioni da HIV può
  essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono
  riferiti e deve sempre essere accompagnata da informazioni sul
  significato di detti accertamenti.
 
                               Pag. 7
 
    6.  L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo
  di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla
  scuola materna e alla scuola di ogni ordine e grado, per lo
  svolgimento di attività sportive, per l'accesso e il
  mantenimento di posti di lavoro, per l'affitto di una casa per
  uso di abitazione o lavoro, per l'uso di servizi o strutture
  collettive, pubbliche o private".
 
DATA=940526 FASCID=DDL12-609 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0609 TOTPAG=0016 TOTDOC=0027 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=027 PAGFIN=0007 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=060900 00 FASCIDC=12DDL0609 SORTNAV=0060900 000 00000 ZZDDLC609 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati