| 1. Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte
agli Albi regionali ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266, sono riconosciute tra gli enti di cui al terzo comma
dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, anche in
deroga alle norme di attuazione esistenti. Gli obiettori
indirizzati a tali associazioni non possono sostituire i
volontari nelle attività di assistenza diretta alla persona in
ospedale, a domicilio o in comunità, né svolgere attività di
informazione e consulenza, sia telefonica
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che di persona, se non in seguito a specifica
formazione e tirocinio e dopo esplicita dichiarazione di
disponibilità a svolgere i compiti richiamati.
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