| 1. I candidati sono proclamati eletti alla Camera dei
deputati ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4
agosto 1993, n. 277.
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