| 1. In sede di prima applicazione della presente legge,
coloro che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 1
della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo
3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e che non siano in
possesso del requisito introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, transitano automaticamente nell'albo di cui
all'articolo 5- bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, come
aggiunto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
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