| 1. Nel decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
all'articolo 11, dopo il comma 2- bis, sono aggiunti i
seguenti:
"2- ter. Nel caso in cui i contratti di locazione
relativi ad immobili urbani ad uso abitativo prevedano una
durata non inferiore a dieci anni, i redditi derivanti dai
relativi canoni sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per lo stesso periodo. La risoluzione
anticipata del contratto, da parte del locatore, anche per
cause previste dalle norme vigenti, comporta la decadenza dal
beneficio fiscale con effetto dalla data di decorrenza del
contratto stesso.
2- quater. Gli immobili oggetto dei contratti di
locazione stipulati ai sensi del comma 2- ter sono
soggetti al rilascio, anche forzoso, da parte del conduttore,
entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di scadenza
del contratto".
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