| 1. La SIP è tenuta ad installare a proprie spese presso
l'abitazione dei soggetti abbonati gli strumenti rilevatori
dei consumi di cui all'articolo 1 e ne conserva la proprietà,
ricevendo un canone per il loro utilizzo oppure, qualora
l'abbonato lo richieda, può concedere tali apparecchi in
leasing con facoltà di riscatto.
2. La manomissione dell'apparecchio rilevatore di consumo è
punita ai sensi dell'articolo 635 del codice penale.
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