| 1. Le somme che sono state incassate dalla SIP, ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre
1988, n. 484, devono essere restituite, maggiorate degli
interessi legali, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La SIP può portare in compensazione le fatture emesse
entro il termine di nove mesi di cui al comma 1. La SIP deve
comunque indicare in modo dettagliato, nelle bollette,
l'importo incassato per ogni abbonato, sotto la voce "anticipo
su conversazioni".
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