| 1. Nello svolgimento delle operazioni per il voto dei
cittadini italiani all'estero si applicano, per quanto
possibile, le disposizioni previste dalle vigenti leggi
elettorali, salvo quelle sui comizi e sulla pubblica
propaganda elettorale che all'estero sono vietati.
2. In caso di contrasto o di incerta applicazione delle
norme vigenti per il territorio della Repubblica prevalgono
quelle contenute nella presente legge e nel suo regolamento di
esecuzione.
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