| (Forma e pubblicità).
1. Il contratto costitutivo della società agricola deve
essere stipulato in forma scritta.
2. L'atto costitutivo della società agricola ed il relativo
statuto, nonché le eventuali modifiche, sono resi conoscibili
ai terzi mediante il deposito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente, previa dichiarazione dei soci amministratori
attestante, sotto la loro responsabilità, l'autenticità delle
sottoscrizioni.
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