| (Soci).
1. Nella società agricola possono essere soci i coltivatori
diretti.
2. Nella società agricola con almeno tre soci è ammessa la
partecipazione di soggetti che non siano coltivatori diretti,
siano essi imprenditori agricoli o proprietari di fondi
rustici o di beni strumentali all'esercizio dell'impresa
agricola, purché tale partecipazione non sia superiore ad un
terzo del numero complessivo dei soci.
3. Ove i fondi conferiti in godimento alla società agricola
siano gestiti da imprese familiari coltivatrici, la qualità di
socio spetta a tutti i rispettivi partecipi.
4. Nel caso in cui l'azienda agricola aderente ad una
società agricola di servizi sia gestita da una impresa
familiare coltivatrice, la qualifica di socio spetta solo al
rappresentante dell'impresa all'uopo designato a maggioranza
dai partecipi.
5. La variazione del numero e delle persone dei soci non
importa modificazioni dell'atto costitutivo.
6. L'ammissione di nuovi soci è soggetta alla delibera
dell'organo sociale competente.
7. La quota di partecipazione alla società può essere
ceduta a favore dei soggetti aventi le qualifiche richieste,
previa autorizzazione dell'organo sociale competente, che
delibera a maggioranza assoluta.
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