| 1. Chiunque, sul territorio della Repubblica o all'estero,
essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei
termini prescritti, le operazioni necessarie per la
preparazione tecnica delle elezioni, per il trasporto delle
schede di votazione, per il normale svolgimento degli scrutini
e, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda
ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito con la
reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non
inferiore a lire 200.000.
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