| 1. Le banchine portuali interne alle aree di cui
all'articolo 1 possono conservare la loro naturale attitudine
all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca o
alle manifestazioni culturali, nel rispetto delle normative in
vigore e delle competenze dell'autorità marittima portuale.
2. L'autorità marittima portuale concorda con il comune di
Genova le disposizioni atte a caratterizzare l'uso delle
banchine come ormeggio, in modo da non contrastare con le
caratteristiche e le finalità di gestione delle aree e delle
strutture adiacenti.
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