| 1. Chiunque, all'estero o su navi battenti bandiera
italiana o su aeromobili
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immatricolati in Italia, usa violenza su un elettore o un suo
congiunto per costringerlo a votare in favore o in pregiudizio
di un determinato candidato o di una determinata lista o ad
astenersi dalla votazione, o con raggiri o artifici sottrae la
scheda o la compila, è punito con la reclusione non inferiore
a tre anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.
2. Se il fatto di cui al comma 1 avviene mediante l'uso di
armi, anche improprie, la pena è aumentata di un terzo.
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